L'art. 1 introduce la possibilità di apporre
un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato in presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
La nuova legge non
prevede limiti temporali massimi di durata del contratto, salvo quanto stabilito
per i dirigenti (cfr. art. 10, comma 4) e per l'istituto della proroga (cfr.
art. 4).
L'apposizione del termine
è priva di effetti - e perciò in tal caso il rapporto si
considererà a tempo indeterminato fin dalla data dell'assunzione - se il
termine non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale
sono specificate le ragioni di cui
sopra.
Una copia dell'atto deve essere
consegnata al lavoratore entro 5 giorni (lavorativi) dall'inizio della
prestazione lavorativa, ad eccezione dei rapporti di lavoro puramente
occasionali la cui durata sia inferiore a 12 giorni.