La nuova normativa (art. 10) demanda alla
contrattazione collettiva nazionale l'individuazione di un diritto di precedenza
nell'assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica a favore
dei lavoratori assunti a tempo determinato:
a)
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in ragione della speciale natura
dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della
medesima;
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b)
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per ragioni di intensificazione
dell'attività lavorativa in determinati e limitati periodi
dell'anno.
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Tale diritto di precedenza può essere
esercitato entro un anno dalla cessazione del rapporto a termine a condizione
che il lavoratore manifesti tale volontà al datore di lavoro entro 3 mesi
dalla cessazione stessa.
I lavoratori
riassunti in base all'esercizio del "diritto di precedenza" non concorrono a
determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva (12%)
di assunzioni di cui all'art. 25, comma 1, della legge n.
223/1991.