Discipline specifiche, peraltro escluse dal campo
di applicazione del Decreto Legislativo n. 368/2001, sono, invece, delineate con
riferimento ai settori del turismo e dei pubblici esercizi, in
merito all'esecuzione di speciali servizi per i quali la durata non sia
superiore a 3 giorni ed ai contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a 5 anni, con i
dirigenti.
E' consentita - in
base all'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 368/2001 - l'assunzione a termine di
dirigenti per una durata non superiore a 5
anni.
Il dirigente può comunque
recedere dal contratto trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'art. 2118 cod.civ. circa l'obbligo di preavviso. Tale facoltà di
recesso prima della scadenza del termine è stabilita soltanto a favore
del dirigente e non del datore di
lavoro.
I rapporti a termine con i
dirigenti sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, salvo
per quanto riguarda le previsioni degli articoli 6 (principi di non
discriminazione) e 8 (criteri di computo).