Nell'art. 5 si prevedono le conseguenze derivanti
dalla mancata osservanza del termine contrattualmente apposto alla durata del
rapporto.
Viene qui riproposto il
regime già stabilito dall'art. 2 della legge n. 196/1997 che aveva, a sua
volta, modificato le più rigide regole di cui all'art. 2 della legge n.
230/1962.
Pertanto, in caso di
continuazione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato, si prevede - a favore del lavoratore - una
maggiorazione della retribuzione pari al 20% per i primi 10 giorni successivi
alla scadenza del termine e del 40% per ciascun giorno ulteriore (ma non oltre
il ventesimo o trentesimo giorni - v. in
appresso).
Il contratto di lavoro si
considera trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei
termini sottoindicati quando:
1.
|
il rapporto continua oltre il ventesimo giorno
dalla data di naturale scadenza per i contratti di durata inferiore a 6 mesi ed
oltre il trentesimo giorno negli altri casi;
|
2.
|
qualora il lavoratore venga riassunto a termine
entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto a termine
di durata inferiore a 6 mesi ovvero di 20 giorni negli altri
casi.
|
Il rapporto di lavoro si considera, invece, a
tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto a termine
quando siano effettuate due assunzioni a termine dello stesso soggetto senza
soluzione di continuità.