Lavoro e Previdenza

Sabato 12 luglio 2025
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LAVORO E PREVIDENZA

CONTRATTO A TERMINE

Proroga del contratto
Le disposizioni - previste dall'art. 4 - stabiliscono le condizioni in presenza delle quali è possibile prorogare il contratto a termine.

Il termine del contratto di lavoro può essere prorogato solo per i contratti a tempo determinato che hanno una durata iniziale inferiore a tre anni. Inoltre, in tali casi, la proroga è consentita per una sola volta alle seguenti condizioni:

a)
vi sia il consenso del lavoratore;
b)
esistano ragioni oggettive (non sono più previste le esigenze contingenti ed imprevedibili);
c)
la proroga sia riferita alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato originario;
d)
la durata complessiva del rapporto a termine (contratto iniziale più proroga) non sia superiore ai tre anni;

L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è, in caso di contestazione, a carico del datore di lavoro.

Pur non essendo espressamente prevista la forma scritta, tenuto conto che l'onere probatorio incombe sul datore di lavoro e della necessità di acquisire il consenso del lavoratore, è opportuno che la comunicazione di proroga sia redatta per iscritto.

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