Le disposizioni - previste dall'art. 4 -
stabiliscono le condizioni in presenza delle quali è possibile prorogare
il contratto a termine.
Il termine del
contratto di lavoro può essere prorogato solo per i contratti a tempo
determinato che hanno una durata iniziale inferiore a tre anni. Inoltre, in tali
casi, la proroga è consentita per una sola volta alle seguenti
condizioni:
a)
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vi sia il consenso del
lavoratore;
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b)
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esistano ragioni oggettive (non sono più
previste le esigenze contingenti ed imprevedibili);
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c)
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la proroga sia riferita alla stessa attività
lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo
determinato originario;
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d)
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la durata complessiva del rapporto a termine
(contratto iniziale più proroga) non sia superiore ai tre
anni;
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L'onere della prova relativa all'obiettiva
esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso
è, in caso di contestazione, a carico del datore di
lavoro.
Pur non essendo espressamente
prevista la forma scritta, tenuto conto che l'onere probatorio incombe sul
datore di lavoro e della necessità di acquisire il consenso del
lavoratore, è opportuno che la comunicazione di proroga sia redatta per
iscritto.