LAVORO E PREVIDENZA
CONTRATTO A TERMINE
19/02/2002
1.
|
per sostituire lavoratori che esercitino il diritto
di sciopero;
|
|
2.
|
presso le unità produttive ove, nei 6 mesi
precedenti, siano stati effettuati licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
a termine, salvo:
|
|
|
a)
|
una diversa previsione da parte di accordi
sindacali;
|
|
b)
|
che il contratto a termine abbia una durata
iniziale non superiore a 3 mesi;
|
|
c)
|
che il contratto a termine sia stipulato ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (relativo all'assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità);
|
|
d)
|
sia concluso per sostituire lavoratori
assenti;
|
3.
|
presso le unità produttive in cui sia
operante una sospensione dei rapporti di lavoro o una riduzione di orario con
ricorso alla CIG;
|
|
4.
|
da parte delle imprese che non abbiano effettuato
la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n. 626/94.
|